MA QUALE LEGGE SCELBA? Basta con le cazzate...
- oposservatoriopoli
- 14 ore fa
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Le solite puttanate dei "patentati" dell’informazione.
La vicenda da cui prendiamo spunto è la sentenza emessa a carico dei militanti di CasaPound a Bari.
Qui, non si tratta solo della “puttanata di un giornalista” (che poi non è uno solo…) ma di un fattaccio di cronaca a testata multipla.
E per non correre il rischio di essere fraintesi, ci corre l'obbligo di dichiarare che di Casapound non ce ne frega un cazzo.
Da una settimana si legge, a martello battente, ed in ogni dove nel web (e si ascolta ovunque in TV) che: “Nel processo appena concluso il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per violazione degli articoli della legge Scelba che vietano la riorganizzazione e la manifestazione del partito fascista.”
A leggere questa notizia, è stato quindi riconosciuto da un giudice che quei fatti del 21 settembre 2018, con aggressione fisica ai manifestanti antifascisti nel quartiere Libertà, non erano “una stupidata giornalistica”, ma una condotta che integra reati politici e violenti.
Cazzo!!!
Per la prima volta, dopo ottant'anni è stata applicata la legge Scelba.
Una notizia enorme!!
Non essendo più una mera questione di opinione, essendosi applicata dopo tanti anni la legge che proibisce il “fascismo organizzato”, c’è da stare poco allegri per quelli a destra, anche perché sette dei condannati, sono stati giudicati anche per “lesioni personali” e tutti sono stati privati dei diritti politici per cinque anni.
Cazzo Again!!
Allora è vero, un Tribunale, per la prima volta in Italia dal lontano 1952, ha stabilito che quei fatti rientrano nella ricostituzione del partito fascista e nella manifestazione di ideologia fascista vietate dalla legge - con conseguenze penali concrete.
E non il giornalismo fazioso o la politica di parte...
La cosa è gravissima.
Però- c’è sempre un però - e questo però va trovato nella visione del giornalismo nostrano.
Nella deontologia dei giornalisti italiani, infatti, l'obbligo di dire la verità non è solo un principio etico, ma un obbligo giuridico inderogabile sancito dalla legge professionale.
Esso si sostanzia nel rispetto della "verità sostanziale dei fatti".
Lo dice la Legge Istitutiva (Legge n. 69/1963, art. 2) che definisce come "obbligo inderogabile" il rispetto della verità sostanziale dei fatti, limitando la libertà di informazione e di critica nel rispetto dei diritti altrui.
Inoltre, lo comanda il Testo Unico dei Doveri del Giornalista (2016) il quale ribadisce che il giornalista ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti.
Da questo si parte verso la verità sostanziale contro la verità Assoluta: il giornalista non è tenuto a raggiungere la verità oggettiva assoluta (spesso impossibile) ma, deve riportare i fatti in modo accurato, onesto e verificato.
Onesto e verificato.
Mannaggiallabastarda...
La "verità sostanziale" implica che la notizia sia basata su fonte attendibile, verificata e non artefatta.
E c’è sempre il “dovere di verifica”, prima di pubblicare una notizia.
Il giornalista ha l'obbligo di verificarne la veridicità.
Perché scriviamo questo?
Bene, torniamo alla Scelba “comminata” dal tribunale di Bari.
A Bari non è stata applicata la legge Scelba.
Punto.
Quella storiella della “Scelba applicata a CasaPound” è una forzatura giornalistica.
Una semplificazione pigra, o volutamente artefatta, e comunque solo e semplicemente una grande stronzata.
Quello che c’è stato - quando c’è stato - sono contestazioni di reati comuni quali la rissa, lesioni, violenza aggravata, roba penalmente ordinaria, non la ricostituzione del partito fascista ai sensi della XII Disposizione transitoria e non l’applicazione piena della Scelba.
La Scelba non è mai stata davvero usata in modo strutturale contro quei movimenti.
Viene evocata nei titoli, ma non nelle aule di giustizia.
E qui sta il punto che rode alle smentite giornalistiche che, tuttora, non sono arrivate.
E sì, perché oltre alla cronaca, esistono anche la rettifica e la correzione.
Il giornalista ha il dovere di rettificare tempestivamente e accuratamente gli errori o le inesattezze, anche in assenza di richieste formali, in conformità con il dovere di cronaca.
Avete letto rettifiche o correzioni?
Noi no, per questo dobbiamo puntualizzare.
La Scelba è diventata una parola da propaganda, buona per fare click, like e insight, per darsi un tono morale, per far credere che “qualcosa si è fatto”.
In realtà non si è fatto quasi nulla.
Né scioglimenti, né interdizioni reali, né un’assunzione di responsabilità politica e giuridica seria.
Quindi sì, non c’è stata una “Scelba a Bari”, non c’è stato un precedente storico a Bari, c’è stato, al massimo, un racconto travisato e pompato...
Ed è proprio questo il problema di questa cronaca, si chiama Scelba ciò che non lo è, si spaccia per scelta giuridica ciò che è solo contabilità penale.
Ripetiamolo, a Bari non c’è stata nessuna “Scelba”.
E chi ha scritto il contrario o non sa leggere una sentenza o ha scelto deliberatamente di mentire.
I giornalisti presenti a Bari hanno fatto quello che ormai fanno troppo spesso, hanno preso una parola pesante, simbolica, storica, e l’hanno buttata nel titolo come una molotov (che a certi piace tanto…), sperando che bastasse a fare rumore.
Peccato che dentro la bottiglia stavolta non ci fosse niente.
Nessuna applicazione della legge Scelba.
Nessuna ricostituzione del partito fascista accertata nei termini di legge.
Solo reati comuni, trattati come reati comuni.
Tutto il resto è propaganda travestita da cronaca giudiziaria.
Partito democratico, Avs, Potere al popolo, addirittura si sono risvegliati dal torpore i miti del Movimento 5 stelle per dar manforte alla “resistenza” del nuovo secolo contro l’invasione fascista a Bari.
Ed è proprio questo il punto grave, non l’errore - perché l’errore capita - ma la scelta consapevole di semplificare fino a falsare, di raccontare al pubblico una realtà che non esiste, di costruire una vittoria simbolica che non ha alcun riscontro giuridico.
Così si fa danno doppio, si illude chi pensa che lo Stato abbia finalmente fatto sul serio e si regala agli altri l’ennesima occasione per dire “vedete?
È tutta fuffa”
Questo non è giornalismo.
È tifo travestito da informazione.
È schifo travestito da informazione.
È pigrizia intellettuale quando va bene, malafede quando va male.
E poi ci si chiede perché la gente non crede più ai giornali, alle sentenze raccontate male, alle grandi parole usate a sproposito e, soprattutto, alla sinistra radical chic, i famosi “pensatori de’ Capalbio”.
Perché quando trasformi la legge in uno slogan, uccidi sia la verità che la credibilità.
A Bari non è successa la “Scelba”, è successa l’ennesima dimostrazione che una parte del giornalismo italiano preferisce il titolo giusto alla verità sbagliata, invece del contrario.
Com’è andata quella mattina in tribunale a Bari?
Chi c’era ha detto che a Bari, in tribunale quella mattina c’erano i militanti di CasaPound accusati di reati vari, vedono arrivare il giudice che in piedi legge la sentenza, gli imputati vengono dichiarati colpevoli dei reati ascritti ai capi 1 e 2 dell’imputazione, con esclusione dell’aggravante della premeditazione e viene applicata la pena accessoria prevista dall’articolo 5, ultimo comma, della legge 20 giugno 1952 n. 645, cioè la legge Scelba.
Dicono che è presente, ovviamente, un giornalista di Repubblica che ascolta ma capisce "articoli 1, 2 e 5 della Scelba".
Quindi capisce che siano stati condannati per ricostituzione del disciolto partito fascista.
Capisce male o vuole capire male?
Ed eccolo lì, esce l'articolone e a catena, a rullo, tutti ripetono la stessa solfa, senza accertare.
Poi però la lettura attenta del dispositivo regala altro.
Ed ora?
Ora che la Scelba non è stata applicata, porca puttana, come si fa?
Intanto l’avvocato della difesa (Mitolo) definisce il tutto come una "distorsione nell’uso della legge".
Secondo il legale, la sentenza nasce da una confusione di fondo sugli articoli 1, 2 e 5 della legge Scelba.
Il nodo è semplice da sciogliere, l’articolo 1 non serve a punire la riorganizzazione del partito fascista.
È una norma generale, una cornice teorica che spiega cosa si intende per fascismo, non lo strumento giuridico per colpire chi lo ricostituisce.
La vera norma repressiva, quella che riguarda in modo diretto e specifico la riorganizzazione del partito fascista, è l’articolo 2.
Ed è qui il nodo che andiamo a sciogliere, l’articolo 2 non è stato contestato a nessuno...
Quindi parlare di “applicazione della Scelba” per la “riorganizzazione del partito fascista” è giuridicamente sbagliato.
E non è un errore, c’è il dolo.
Qui non siamo davanti a una lettura imprecisa della legge, ma a una forzatura consapevole.
Confondere l’articolo 1 con l’articolo 2 della legge Scelba significa attribuire a una norma generale un effetto penale che si sa perfettamente non le appartiene.
Chi “maneggia” il diritto, magistrati, avvocati, giornalisti giudiziari, questa distinzione la conosce bene.
Ignorarla non è ingenuità, è una scelta.
C’è il dolo…
E quando una scelta produce un racconto pubblico falso, utile a sostenere una tesi già decisa, allora non si parla più di errore ma di dolo interpretativo, piegare la norma per ottenere un risultato politico, mediatico o simbolico.
A questo punto dovrebbero tutti chiedere scusa, rettificare e correggere.
Politici singoli, segreterie dei vari partiti, numerosi giornalisti in TV, quelli sui blog, testate media fino ai megafoni dei social network e ancora tutti quelli che hanno cavalcato la vicenda per due titoli e tre like.
A noi di OP ci criticano spesso di scrivere con un tono troppo colorito, di essere senza freni né filtri.
Però noi... le cazzate non le scriviamo.
A questo punto, molti dei professionisti dell’informazione non dovrebbero solo spiegare, dovrebbero chiedere scusa al pubblico e anche ai condannati perché la legge, punisce chi calunnia, anche se il calunniato è un condannato.
Punto.
Scusa per aver parlato senza sapere (mettiamola così).
Scusa per non aver letto le carte.
Scusa per aver “venduto” una narrazione falsa come fosse verità giuridica.
Dovrebbero rettificare e correggere, pubblicamente e senza giri di parole.
Si, parliamo dei giornalisti da studio, quelli che pontificano in TV senza aver mai aperto una sentenza, quelli dovrebbero essere i primi perché qui non è stato commesso un errore in buona fede.
Qui si è scelto di semplificare, distorcere, urlare, pur di sostenere una tesi comoda specialmente in una delicata fase di scontro politico epico fra destra e sinistra per un referendum che per la prima volta oggi, va a toccare giustizia e Costituzione.
Questo è scorretto.
E quando l’informazione smette di informare e inizia a fare propaganda non è più libertà di stampa, è irresponsabilità.
Il minimo sindacale, ora, da parte di tutta questa carovana di professionisti è una parola sola che in questo Paese fa sempre più paura: scusa!
Ah, per la cronaca, quella corretta, i fatti contestati risalgono al 21 settembre 2018.
La sentenza è stata emessa il 13 febbraio 2026 e riguarda esclusivamente il primo grado di giudizio.
Il procedimento, dunque, non è ancora definitivo, restano da celebrare i successivi gradi di giudizio, appello e Cassazione, come previsto dall’ordinamento.
A naso, tra l'altro, sembra un procedimento che viaggia a vele spiegate verso la prescrizione.
Questo è solo uno dei tanti, troppi, esempi di giornalismo arruffato, indirizzato, politicizzato e distorto.
E riguarda tutti.
Belli e brutti.
Destri e sinistri.
Ve lo diciamo, come al solito, a modo nostro...
Avete rotto er cazzo...
Sparpajateve a sblindo...
a cura di Mino e Fidias

E dato che non è la stampa a decidere cosa sia fascista o cosa non lo è ...
Di seguito, vi trascriviamo la Legge Scelba...
Buona lettura...
LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione
Art. 1 – Finalità antidemocratica
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Art. 2 – Riorganizzazione del partito fascista
Chiunque promuove, organizza o dirige associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 3 – Apologia del fascismo
Chiunque fa propaganda per la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di cui all’articolo 1, ovvero pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa.
Art. 4 – Manifestazioni fasciste
È vietata ogni manifestazione usuale del disciolto partito fascista.
Chiunque partecipa a tali manifestazioni è punito con l’arresto fino a tre anni.
Art. 5 – Scioglimento delle organizzazioni
Quando con sentenza definitiva è accertata l’esistenza di associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità di cui all’articolo 1, il giudice ne ordina lo scioglimento e la confisca dei beni.
Art. 6 – Pene accessorie
Alla condanna segue l’interdizione dai pubblici uffici, nei casi e nei limiti stabiliti dal codice penale.
Art. 7 – Competenza
Per i reati previsti dalla presente legge è competente l’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 8 – Disposizioni finali
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.









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