
Una testata giornalistica online in Italia?
Si deve registrare il periodico presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio, a meno che non si tratti di una pubblicazione non periodica, senza ricavi significativi e senza richiedere finanziamenti pubblici.
Se è un periodico, invece, è necessario un direttore responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti, e la registrazione va fatta per pubblicazioni con periodicità regolare o per ottenere contributi statali.
Se la pubblicazione ha una periodicità regolare (quotidiana, settimanale, ecc.), se si richiedono contributi pubblici o se si superano i 100.000 euro di ricavi annui da attività editoriale si deve registrare la testata al Tribunale.
Sei esonerato dalla registrazione se non richiedi finanziamenti pubblici e i tuoi ricavi sono inferiori a 100.000 euro annui.
IL GIORNALE TELEMATICO NON E' SOGGETTO A REGISTRAZIONE IN TRIBUNALE.
L'obbligo di registrazione per il giornale on line e' previsto solo dalla L. n. 62/2001 ai soli fini delle provvidenze economiche: Cassazione 10 maggio 2012 - 13 giugno 2012 n. 23230.
La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Testate on-line, la registrazione presso i tribunali è obbligatoria quando hanno una regolare periodicità.
Nel (Registro degli operatori della comunicazione) finiranno solo gli editori, che prevedono di conseguire ricavi dalla loro attività e che, comunque, puntano a ottenere dallo Stato “benefici, agevolazioni e provvidenze”.
Sono queste le novità di maggior rilievo contenute nella delibera n. 236 (adottata il 30 maggio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, supplemento ordinario n. 170) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom.) ha reso applicabile e operativa la legge 62/2001 ("Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416").
Le testate giornalistiche on-line - in quanto "prodotto editoriale" - devono obbligatoriamente essere registrate nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore, ma solo quando hanno una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale, etc). L’articolo 1 della legge 62/2001 è al riguardo esplicito allorché il suo terzo comma viene incrociato con l’articolo 16 (semplificazioni) della stessa legge 62, con gli articoli 2 e 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa e con gli articoli 1, 2 e 27 della delibera n. 236/2001 dell’Agcom.
Nel contesto giuridico italiano, quando si parla di “periodicità” di una testata giornalistica (anche online), non si intende semplicemente la pubblicazione di articoli con una certa frequenza, ma la presenza di una cadenza regolare e dichiarata con cui i contenuti vengono resi pubblici.
Al contrario, un sito o blog che pubblica in modo saltuario, irregolare, senza un calendario stabilito, non rientra nella definizione di testata periodica e non ha l’obbligo di registrazione come prodotto editoriale.
⚖️ La ratio della norma è chiara: la legge sulla stampa (L. 47/1948, poi integrata dalla L. 62/2001) tutela soprattutto i lettori e il pluralismo, imponendo garanzie di responsabilità legale solo quando la pubblicazione ha una struttura assimilabile a un giornale vero e proprio, cioè regolare, organizzata e riconoscibile nel tempo.






