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  • oposservatoriopoli
  • 2 set
  • Tempo di lettura: 4 min

Omissione dell’avviso sulla giustizia riparativa nella sentenza ‘di non doversi procedere’ - e la Consulta dice no all’incostituzionalità!


La Corte costituzionale, con sentenza n. 128/2025, conferma la legittimità dell’art. 420-quater, comma 4, c.p.p., escludendo violazioni del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, perché la giustizia riparativa è un percorso extraprocessuale già adeguatamente comunicato in altre fasi

 

Con la sentenza n. 128 del 2025, la Corte costituzionale ha rigettato le questioni sollevate dal GUP di Grosseto riguardo alla presunta incostituzionalità dell’art. 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale.

Il giudice riteneva che la sentenza di “non doversi procedere” per irreperibilità dell’imputato non dovesse esplicitamente contenere un avviso sulla possibilità di accedere alla giustizia riparativa - a differenza di quanto previsto dall’art. 419, comma 3-bis, per l’udienza preliminare in presenza dell’imputato reperito.

Secondo il rimettente, questa omissione violava i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di diritto di difesa (art. 24 Cost.), creando iniquità tra imputati in situazioni equivalenti.

La Corte ha respinto queste obiezioni con tre argomentazioni principali, la natura extraprocessuale della giustizia riparativa perchè si tratta di un percorso volontario, esterno al processo penale, che può influenzare aspetti come l’attenuazione della pena o la sospensione condizionale, ma non fa parte del processo giudiziario vero e proprio.

Per questo, l’assenza dell’avviso non viola il diritto di difesa.

Discrezionalità legislativa e ragionevolezza perchè il legislatore ha ampio margine nel definire cosa includere nelle singole fasi processuali.

L’avviso sulla giustizia riparativa è già previsto in diverse fasi precedenti del procedimento (es. informazione di garanzia, conclusione delle indagini, decreto di citazione a giudizio).

Pertanto, non inserire nuovamente lo stesso avviso nella sentenza non è arbitrario né irragionevole.

Poi l’assenza di termini perentori, perchè non essendo previsto alcun limite temporale per accedere alla giustizia riparativa, l’imputato non perde alcuna opportunità, anche se l’avviso non è contenuto nella sentenza in questione.

In sintesi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, confermando la piena legittimità dell’art. 420-quater, comma 4, c.p.p., così com’è formulato.

Ma, sicuri che si possa comprendere bene questo linguaggio così contorto?

La legge non ammette ignoranza ma neanche noi popolo possiamo ammettere l’imbecillità di un linguaggio elfico che conoscono in tre!

Spiegazione in parole povere …

Immaginate che il giudice non riesca a trovare una persona imputata e quindi emetta una sentenza che sospende il processo e prevede di ricominciare le ricerche.

Il problema sollevato era che durante questa sospensione, l’imputato non viene informato (nella sentenza stessa) del fatto che può partecipare a un programma di giustizia riparativa.

Ma cosa significa 'giustizia riparativa'?

È un percorso volontario, esterno al processo, dove l’imputato può cercare un accordo o un risarcimento con la vittima.

Se funziona, può portare a conseguenze positive, come una pena più leggera.

Ed ecco la lamentela del giudice di Grosseto il quale chiedeva che, anche in questo caso (irreperibilità), la sentenza contenesse l’avviso della giustizia riparativa, come invece accade normalmente in altri passaggi del processo. Altrimenti, secondo lui, c’è differenza di trattamento tra imputati in situazioni analoghe.

Ma non è mancata la risposta della Corte, questo perché la giustizia riparativa non fa parte del procedimento giudiziario, quindi la sua omissione non riguarda il diritto di difesa!!!

L’avviso viene dato in tante altre fasi precedenti, per cui non serve ripeterlo nella sentenza.

Non ci sono scadenze, l’imputato può chiedere di accedervi in qualsiasi momento.

Quindi, secondo la Corte, l’avviso può anche non esserci e questo non crea alcun torto all’imputato né una disparità di trattamento.

Ma ci sono diversi problemi, ecco le principali controversie emerse.

Innanzitutto il principio di uguaglianza, perché il GUP sosteneva che imputati in condizioni simili (irreperibili vs reperibili) ricevono informazioni diverse, violando l’art. 3 Costituzione.

La Corte ha invece ritenuto che si tratta di contesti processuali differenti e non comparabili.

Secondo poi il diritto alla difesa e autodifesa, quindi la mancata informazione è stata vista dal giudice come un attentato all’autodifesa.

La Corte, tuttavia, ha spiegato che l’avviso riguarda un percorso esterno al processo e non incide sulle garanzie processuali proprie del contraddittorio.

E la nullità dell’atto?

Era stato sollevato anche il dubbio che l’omissione dell’avviso potesse invalidare la sentenza.

La Corte però, magicamente, ha escluso questa possibilità, perchè l’avviso è informativo, non essenziale e non compromette la validità degli atti!

Ancora più in sintesi, la Corte costituzionale ha deciso (con la sentenza n. 128 del 2025) che non è incostituzionale che nell’art. 420-quater, comma 4, c.p.p. - che disciplina la sentenza di “non doversi procedere” quando l’imputato non è reperibile - non sia inserito un avviso sulla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa.

Al momento non emergono casi concreti e pubblicamente riportati in cui la sentenza n. 128/2025 della Corte Costituzionale abbia creato problemi reali per imputati o altri soggetti coinvolti però, c’è sempre un però, l’omissione dell’avviso sulla giustizia riparativa nella sentenza di “non doversi procedere” può generare una percezione di differenza di trattamento tra imputati reperibili (avvisati in precedenti fasi) e irreperibili (che non ricevono l’avviso nella sentenza).

Ciò era alla base della questione sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare di Grosseto.

In altri casi simili, la Cassazione ha affermato che il diniego dell’accesso alla giustizia riparativa non configura una nullità, visto che la giustizia riparativa non è vista come un procedimento formale.

Ciò rafforza ancor più la linea difensiva seguita dalla Consulta.

Arriviamo al dunque, la riforma Cartabia ha introdotto una serie di obblighi informativi obbligatori (es. in fase di indagini, udienze, condanna, esecuzione), questo quadro normativo mostra che l’informazione sull’accesso alla giustizia riparativa viene garantita in molte fasi, attenuando il rischio teorico di un'immediata vulnerazione del diritto all’informazione però, c’è sempre quel cazzo di però, c’è una possibile sensazione d’iniquità tra imputati, il timore di un’interpretazione estensiva che trasformi l’avviso in un obbligo rigido e la mancanza di studiate conseguenze giuridiche effettive post-decisione.

Ma questo è un classico, poi arriverà un'altra sentenza che poi un'altra sentenza che poi un'altra che …


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