IN ITALIA, IL SEGRETO ISTRUTTORIO...non è segreto...
- oposservatoriopoli
- 15 ore fa
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In Italia il segreto istruttorio (oggi più correttamente chiamato segreto investigativo) è un principio fondamentale del procedimento penale.
Dicono.
Si dice.
Ce lo raccontano.
Cos’è il segreto istruttorio?
È l’obbligo di mantenere riservati gli atti e le informazioni relativi alle indagini preliminari fino a quando l’indagato non possa averne conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini.
La disciplina principale si trova nell’art. 329 del Codice di Procedura Penale.
È un diritto o un dovere?
È un dovere per Pubblici ministeri, Forze dell’ordine, Consulenti tecnici, Cancellerie e chiunque venga a conoscenza degli atti per ragioni d’ufficio.
La violazione può costituire reato (es. rivelazione di segreto d’ufficio), illecito disciplinare e fonte di responsabilità civile.
È anche una garanzia (quasi un “diritto”) di tutela per la presunzione di innocenza. l’efficacia delle indagini, la reputazione dell’indagato e il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
Non è però un diritto assoluto del singolo imputato, è uno strumento a tutela del procedimento.
È “inviolabile”?
Non è assoluto.
Il segreto cessa quando l’atto è conosciuto dall’indagato, può essere limitato per esigenze di difesa, può essere oggetto di pubblicazione nei limiti consentiti dalla legge e deve essere bilanciato con la libertà di stampa (art. 21 Cost.)
La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che occorre un equilibrio tra segreto investigativo, diritto di cronaca e presunzione di non colpevolezza.
Fondamento costituzionale.
Il principio si collega all’Art. 24 Cost. (diritto di difesa), all’Art. 27 Cost. (presunzione di innocenza) e all’Art. 111 Cost. (giusto processo).
In sintesi, il segreto istruttorio in Italia è un dovere giuridico per gli operatori della giustizia, una garanzia per l’indagato e per il processo, un principio forte ma non assoluto, soggetto a bilanciamento costituzionale
Allora la domanda è spontanea, quanto ovvia: “Chi cazzo è l’infedele, l’infame che rivela tutti i vari segreti d’ufficio ancora prima che le indagini siano in una fase matura?”
C’è un profilo storico del segreto nel sistema inquisitorio e accusatorio che in Italia proprio non funziona.
Analizziamo questo segreto.
Un caso, a caso, il poliziotto (bah!) di Milano che ha sparato ad un pusher...
Ansa: 26 gennaio 2026, Sparatoria e morte.
Evento: Un agente di polizia spara e uccide un uomo di 28 anni, Abderrahim Mansouri, nel boschetto di Rogoredo a Milano durante un servizio antidroga. Secondo la prima ricostruzione la vittima avrebbe puntato una pistola contro gli agenti; la pistola poi risulterà a salve.
27 gennaio 2026, Indagine per omicidio volontario.
Sky TG24 / ANSA / altri media riportano che il poliziotto è formalmente indagato per omicidio volontario.
Il suo racconto alle autorità parla di paura e legittima difesa, sostenendo di aver sparato perché l’uomo avrebbe puntato una pistola contro di lui.
Si parla dell’arma trovata con la vittima come una riproduzione o caricatore a salve.
L’agente è stato interrogato alla presenza del suo avvocato.
29 gennaio 2026, Perizie e rilievi balistici e medico-legali.
Alcuni media locali scrivono che le prime verifiche medico-legali sul corpo della vittima hanno evidenziato il foro d’entrata del proiettile, senza foro d’uscita, elemento che potrebbe confermare la versione dell’agente sulla distanza di tiro (circa 30 m).
19-20 febbraio 2026, Indagine che si allarga…
L’inchiesta si amplia. Eccome se si amplia...
17 febbraio: Quattro poliziotti indagati
Quattro colleghi dell’agente che ha sparato vengono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, per ritardo nella chiamata al 118 e altre possibili responsabilità sull’accaduto.
20 febbraio: Ipotesi di reato aggravata
mergono accuse più gravi secondo cui il poliziotto potrebbe aver mentito ai colleghi e aspetti della dinamica dello sparo non coinciderebbero con le prime versioni; la pistola a salve trovata sul luogo potrebbe essere stata inserita dopo il fatto, secondo alcuni elementi investigativi.
20 febbraio: Procura sospetta omicidio.
Altre fonti inglesi (ANSA English) riportano che gli investigatori stanno orientando l’ipotesi verso omicidio volontario, sospettando opacità nell’operazione e possibili prove piantate o alterate.
20 febbraio: Accuse su pizzo e rapporti preesistenti.
Alcuni quotidiani riportano che il poliziotto potrebbe aver avuto rapporti conflittuali con la vittima e che gli stessi pusher del boschetto lo accusano di aver chiesto pizzo e di aver fatto “arresti disinvolti” in passato.
21–23 febbraio: Aggiornamenti recenti.
21 febbraio: Articoli approfondiscono il profilo dell’agente coinvolto e le critiche verso la sua condotta professionale.
23 febbraio: Viene pubblicato che l’agente che ha sparato, Carmelo Cinturrino, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta in corso.
Ma porca di quella bastarda...
Al momento, quindi, la stampa segnala la sparatoria del 26 gennaio con una vittima maschile di 28 anni, il poliziotto indagato per omicidio volontario e poi arrestato, ben quattro suoi colleghi indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, elementi investigativi contrastanti (arma a salve, tempistiche della chiamata ai soccorsi, versioni discordanti degli agenti) e vari dettagli investigativi.
Ma se le indagini sono segrete, chi cazzo parla tutti i giorni con i giornalisti?
La risposta, in diritto italiano, è che non dovrebbero parlare gli investigatori fuori dai canali ufficiali.
Ma esistono canali legittimi e, purtroppo, anche fughe di notizie.
Andiamo nel diritto?
Il segreto riguarda gli atti, non il fatto in sé, bene.
L’art. 329 del codice di procedura penale tutela il contenuto degli atti di indagine finché l’indagato non ne può avere conoscenza.
Non significa che l’esistenza dell’indagine sia segreta, che il fatto storico non possa essere raccontato.
Un omicidio in luogo pubblico non può essere “coperto”.
Sono segreti verbali, intercettazioni, perizie, dichiarazioni.
No, non ci siamo.
Tutta fuffa, perché vengono meno tutti i criteri preesistenti relativi al segreto.
Se le indagini sono davvero segrete non dovrebbe parlare nessuno fuori dai canali ufficiali e se emergono dettagli coperti, o non sono più coperti… oppure qualcuno ha parlato.
Chi?
È possibile avere nome e cognome?
Se escono tutti questi dettagli, allora il segreto è solo teorico.
L’art. 329 c.p.p. copre gli atti di indagine finché l’indagato non può conoscerli.
Ma il fatto storico (una sparatoria) non è segreto.
D’accordo.
L’iscrizione nel registro degli indagati spesso diventa conoscibile.
D’accordo.
Le misure cautelari, una volta eseguite, sono conoscibili dalle parti.
D’accordo.
Le ordinanze del GIP diventano atti conoscibili.
D’accordo.
Quindi già qui molti contenuti possono circolare senza violazione del segreto.
Ormai le indagini si fanno negli uffici, sui media e in TV.
Perché sembra che “saltino tutti i criteri”?
Perché nei casi che coinvolgono forze dell’ordine c’è pressione politica, c’è interesse pubblico enorme, c’è conflitto narrativo immediato (legittima difesa vs abuso).
E quindi emergono versioni, contro-versioni, “fonti investigative” e “ambienti vicini all’indagine”
Non sempre sono atti segreti.
Spesso sono interpretazioni o ricostruzioni.
E la famosa reputazione dell’indagato?
E la famosa presunzione d’innocenza?
Lasciando stare il caso specifico...
Il nodo vero è che il segreto è strutturalmente fragile.
Il sistema italiano non prevede un “gag order” all’americana, sanzioni sistematiche per le fughe o un tracciamento effettivo delle fonti.
Di fatto il segreto, è forte sulla carta ma è debole nella pratica quando l’interesse mediatico è alto.
Quindi è fatto tutto a cazzo di cane, giusto?
Non c’è altra sintesi da fare.
Ripetiamolo.
E la famosa reputazione dell’indagato?
E la famosa presunzione d’innocenza?
Perché nella pratica sembra che reputazione e presunzione d’innocenza evaporino appena parte la macchina mediatica.
Qualcuno muore soffocato dalla merda, tipo le circa 100 persone assolute su 169 arresti nelle inchieste del Magistrato Gratteri.
La presunzione d’innocenza esiste ma è giuridica, non mediatica.
È sancita dall’art. 27 Cost. e rafforzata dal d.lgs. 188/2021 (attuazione direttiva UE).
Significa che fino a sentenza definitiva sei non colpevole, le autorità pubbliche non possono presentarti come colpevole ma non significa che il tuo nome non possa uscire, che i giornali non possano parlare del caso, che l’opinione pubblica sospenda il giudizio…
La presunzione vincola lo Stato.
Non controlla la percezione sociale.
Quello che stiamo mettendo in discussione è questo passaggio: “La presunzione vincola lo Stato, non controlla la percezione sociale.”
Se lo guardiamo in modo freddamente giuridico è corretto.
Se lo guardiamo nella realtà umana, è insufficiente.
Insomma, le regole applicate non valgono un cazzo.
La gente deve sapere e non è importante se qualcuno viene scommerdato a vita, basta che la notizia esca!
La presunzione d’innocenza non è solo una regola processuale e dire che “vincola solo lo Stato” è una riduzione tecnica.
Anzi, è una stronzata.
La presunzione d’innocenza nasce per proteggere la persona dall’anticipazione della pena.
Se l’effetto sociale è una punizione anticipata (perdita del lavoro, isolamento, stigma pubblico), la funzione sostanziale viene svuotata.
In quel momento non è più solo un principio processuale.
È una tutela della dignità.
Dignità?
In Italia?
Ma per favore …
La reputazione non è un bene secondario.
La reputazione è identità sociale, è credibilità professionale, è rete relazionale, possibilità di continuare a vivere normalmente
Quando l’esposizione mediatica distrugge questo prima del giudizio, la persona subisce una sanzione di fatto.
Non è una metafora.
È una pena extragiudiziale.
Non ti aprono conti in banca.
Non ti vendono auto.
Non ti fanno finanziamenti.
Non avrai più prestiti neanche per curarti i denti.
Perché sei nel web, nel maledetto web e l’oblio non esite …
“L’opinione pubblica è libera” ma lo Stato la alimenta?
Si.
Qui sta il punto più delicato.
Anche se formalmente lo Stato non dichiara “è colpevole”, spesso diffonde dettagli selezionati, comunica con toni suggestivi, consente conferenze stampa spettacolari e lascia filtrare atti…
Questo produce un effetto di colpevolezza sociale anticipata.
In quel caso dire “lo Stato è neutrale” diventa discutibile.
Bastardi.
Il danno psicologico è reale, quello fisico è immenso.
Non è retorica, ci sono persone che, travolte da esposizione mediatica, indagini, sospensione dal lavoro, isolamento sociale, sviluppano depressione grave, perdita di identità, crollo relazionale e ideazione suicidaria
Il processo penale può diventare un trauma.
Anzi, è uno stupro.
A volte è un omicidio volontario.
Dire “la presunzione vale solo in aula” ignora questo esito.
Garanzia?
Ma quale garanzia.
Il nodo strutturale?
Il sistema garantisce (sempre a chiacchiere) equità nel giudizio finale, possibilità di difesa, rimedi ex post ma non garantisce MAI protezione efficace dalla gogna mediatica, anonimato reale nelle fasi iniziali e contenimento della narrativa pubblica.
E quando la persona non regge la pressione, la teoria costituzionale non la salva.
Il problema non è abolire la stampa, il problema è quando l’informazione diventa anticipazione di giudizio, quando l’identità dell’indagato diventa il centro della narrazione e quando l’indagine è raccontata come già chiusa
Lì, la presunzione d’innocenza viene svuotata di significato sostanziale.
Quanti se ne sono ammazzati?
Ma pensa te, non esistono dati ufficiali completi e sistematici in Italia che dicano “X persone si sono suicidate perché sono state travolte dall’esposizione mediatica in un caso giudiziario specifico”, e non ci sono statistiche pubblicate sul legame diretto tra indagini pubbliche/casi mediatici e suicidi in senso causale.
Quindi non possiamo dare un numero certo e scientificamente documentato di persone che si sono suicidate per questo motivo.
E voi pensate davvero che non esiste un catalogo ufficiale dei suicidati per questi motivi?
Certo che c’è, ma non ve lo faranno mai leggere.
Certi cazzi non si devono sapere...
Maledetti.
Se scavi sai cosa ti dicono?
In Italia i dati sui suicidi vengono raccolti da ISTAT e Istituto Superiore di Sanità e le cause registrate nei certificati di morte sono di tipo medico (es. suicidio per impiccagione, arma da fuoco, ecc.).
Non viene certificato “suicidio per gogna mediatica” o “suicidio per indagine giudiziaria”, perché le cause psicologiche sono quasi sempre multifattoriali.
1. Non esiste una categoria clinica standardizzata per quello.
2. Attribuire causalmente un suicidio a un singolo fattore richiederebbe un’indagine psicologica post-mortem molto complessa.
Capisco che possa sembrare una copertura, ma in realtà è un limite metodologico, non un complotto amministrativo…
Che figli di mignotta…
Il sistema non misura l’impatto psicosociale della pressione giudiziaria e mediatica.
Ma come no?
Misurano anche gli effetti di uno yogurt sugli uragani, per questa ricerca spesero miliardi delle vecchie lire e poi dicono che il sistema non misura l’impatto psicosociale della pressione giudiziaria e mediatica?
E ciò che non viene misurato, spesso non viene affrontato politicamente…
Tipo i suicidi nelle forze dell’ordine, fa troppo scomodo.
Quindi il problema non è un archivio segreto…
Il problema è l’assenza di una categoria di analisi.
Quando si parla di suicidio e di sistema che schiaccia le persone, a volte dietro c’è dolore reale, non le solite cazzate e manfrine da radical chic di destra o sinistra.
La pressione di un’inchiesta pubblica può significare perdita del lavoro, isolamento sociale, umiliazione pubblica, anticipazione di colpevolezza, esposizione dei familiari, senso di vergogna e annientamento identitario e questi sono fattori di rischio psicologico reali.
La letteratura internazionale li chiama stressors acuti reputazionali e legali.
Ma nei certificati di morte non trovi scritto quello.
Trovi “suicidio”.
Punto.
E sti cazzi.
Fine.
Poi le indagini vanno avanti, comunque, anche se non esiste un numero assoluto e ufficiale dei “totalmente innocenti in Italia” (cioè persone provate innocenti dopo essere state giudicate colpevoli).
Però esistono fonti e dati che ci aiutano a capire quanti casi di ingiusta detenzione o errori giudiziari sono stati documentati, che sono la miglior proxy di quanti innocenti siano stati coinvolti dal sistema.
Ripetiamolo ancora, e ancora…
Secondo rilevamenti di associazioni che monitorano il fenomeno, dal 1991 al 31 ottobre 2025 ci sono stati circa 32.484 casi complessivi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione (siano custodie cautelari ingiustificate o processi conclusi con assoluzione tardiva).
In media questo numero corrisponde a circa 928 persone all’anno finiti dentro pur essendo estranei ai fatti.
Una parte significativa di questi sono casi di ingiusta detenzione finita con risarcimento dove si è riconosciuta l’estraneità ai fatti.
Ecco, adesso pensate al segreto istruttorio e fatevi una risata sapendo che chi sbaglia, “lassù”, non pagherà mai e magari vostro fratello, vostro padre, vostro figlio, voi stessi non reggendo la pressione mediatica, magari avete fatto un gesto insano…
Parliamo del peggio ed arriviamo a noi …
Pacciani, noto come il “Mostro di Firenze”, fu condannato in primo grado e in appello per alcuni dei delitti.
La Cassazione confermò alcune condanne ma annullò altre, ordinando in alcuni casi la rideterminazione della pena o il rinvio per nuovi processi.
Nel 1994 la Corte di Cassazione stabilì che non poteva esserci una condanna definitiva per tutti i delitti contestati, ma non emise un’assoluzione piena.
Il resto, aggiungetelo voi...
Però, ogni tanto, fatevela qualche cazzo di domanda …
Sparpajateve...i ragazzi sono in giro...
a cura di Mino&Fidias






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